Opposizione a cartella esattoriale che intimava il pagamento a titolo di omessa contribuzione alla Cassa Geometri

Opposizione a cartella esattoriale che intimava il pagamento a titolo di omessa contribuzione alla Cassa Geometri

ANNULLAMENTO DELLA CARTELLA ESATTORIALE E DECLARATORIA DI NON DEBENZA DELLA CONTRIBUZIONE ALLA CASSA GEOMETRI.

Tribunale di Nocera Inferiore, Dott. Angelo De Angelis Sentenza n. 115/2018 del 25.01.2018– accoglie il ricorso  in opposizione a cartella esattoriale che intimava il pagamento a titolo di omessa contribuzione alla Cassa Geometri

La vicenda

Nel giudizio definito con la sentenza del Dott. Angelo De Angelis, avente ad oggetto un ricorso in opposizione a cartella esattoriale, a mezzo della quale si intimava  il pagamento a titolo di omessa contribuzione alla Cassa Geometri, è stato contestato il preteso credito,con diverse eccezioni.

In primis, si precisa che, la pretesa nasce da un accertamento di ufficio su erroneo presupposto che il ricorrente nel periodo di osservazione avesse svolto la attività professionale di Geometra secondo presunte modalità ritenute idonee dalla Cassa Previdenza Geometri.

Per tali pretese ai sensi di legge “deve” essere notificato preventivamente un avviso di accertamento per dare la possibilità al soggetto passivo della azionata  pretesa di poter esercitare il diritto di difesa ovvero se condividere o impugnare l’accertamento stesso.; l’avviso di accertamento ha natura di “provocatio ad opponendum”, la cui notificazione è preordinata all’impugnazione.

La omessa notifica dell’Avviso di Accertamento comporta la violazione di una sequenza procedimentale con lo scopo sia di rendere possibile un’efficace esercizio del diritto di difesa  dell’utente e sia per poter rendere efficacie la successiva di riscossione coattiva .

Orbene, la Cassa ha azionato un avviso di Accertamento senza che sia stato  giammai notificato!.

Per tale ragione l’omissione della notifica di un atto presupposto priva il contribuente del diritto costituzionale alla difesa preventiva e al contradittorio  e  costituisce un vizio procedurale che comporta la nullita’ dell’atto consequenziale qui impugnato .

Fatta l’eccezione preliminare della nullità della Cartella Esattoriale si eccepiva che la pretesa era comunque azionata in palese carenza di legittimazione passiva a carico del ricorrente in quanto, quest’ultimo,  veniva iscritto d’ufficio alla Cassa Previdenza Geometri  pur non essendo ravvisabile l’obbligo di iscrizione, non essendovi alcun nesso “ tra il profilo professionale di geometra  e l’attività in concreto svolta dal ricorrente “.

Risulta palese l’illegittimità della condotta della Cassa italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, ovvero la insussistenza di un nesso di correlazione effettivo tra titolo di geometra e attività esercitata in concreto dalla persona cui viene chiesto l’adempimento contributivo.

Al fine di poter affrontare in modo corretto lo svolgimento del contraddittorio processuale sono state  richiamate diverse fonti normative che individuano il profilo professionale del geometra e l’esercizio della pertinente professione nonché la fonte normativa da cui discende l’ordinamento professionale che disciplina le competenze del  geometra :

  1. a) il R.D. 11 febbraio 1929 n.274 Regolamento per la professione del Geometra
  2. b) 16.11.1939 n. 2229 Norme per la esecuzione delle opere in

conglomerato cementizio semplice od  armato

  1. c) Legge 02.03.1949 n.144 Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri
  2. d) Legge 05.11.1971 n. 1086 Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale precompresso e per le strutture metalliche il tutto integrato da una vasta giurisprudenza nonché dal documento emanato dalla Commissione Interministeriale per l’esame dei  limiti di competenza dei Geometri Ministero di Grazia e Giustizia Direzione Generale degli Affari  Civili e delle Libere Professioni Ufficio VII

In base alla normativa vigente compete al geometra:

– Progettazione, direzione dei lavori, calcolo e collaudo di costruzioni rurali ed edifici per uso industrie agricole di limitata importanza

– Progettazione, direzione dei lavori, calcolo e collaudo di modeste costruzioni civili compresa la progettazione degli impianti idrosanitari, di fognatura interna all’edificio, elettrici, di riscaldamento (con potenzialità inferiore a 30.000 Kcalh) e di tutti gli altri impianti interni ed al servizio della costruzione progettata

– Progettazione e direzione dei lavori delle strade per la viabilità rurale ed interpoderale, strade di lottizzazione (facenti parte di progetto di lottizzazione redatto da tecnico laureato), strade di  cantiere

– Operazioni topografiche, fotogrammetriche e cartografiche

– Operazioni catastali

La Cassa ha disposto d’ufficio la iscrizione sul solo presupposto che il ricorrente ricopriva carica di socio amministratore nella società Alfa,per la carica di Consigliere nella Società nella Società Beta e carica di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione nella società Zeta  aventi codici Ateco connessi con le conoscenze proprie della professione di Geometra.

Tra l’altro,la sommaria analisi della Cassa Geometri non tiene neanche conto che per il periodo oggetto della cartella esattoriale e pregressi il ricorrente godeva della assicurazione previdenziale della Cassa Artigiani.

La Cassa usa il termine “connesso” per cercare di dare legittimità al proprio operato non riuscendo in modo alcuno a conferire efficacia probatoria alla azionata pretesa per darsi luogo ad accertamento e successiva iscrizione d’ufficio alla Cassa Geometri né tanto meno appare applicabile la norma invocata dalla Cassa Previdenza Geometri  contenuta nell’art..5 dello Statuto della Cassa  stessa , ai sensi del quale “ sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri  gli iscritti all’Albo professionale  che esercitano , anche senza carattere di continuità ed esclusività , la libera professione”.

E’ palese che la predetta statuizione non riguarda in alcun  modo la posizione del ricorrente e le ragioni sulle quali la Cassa pretende di fondare le proprie pretese sono del tutto infondate e non possono condividersi.  Il ricorrente  non ha esercitato la libera professione nemmeno senza carattere di continuità ed esclusività . Il ruolo all’interno delle Società concerneva solo attività  di carattere amministrativo-burocratico e assolutamente non tecnico; ovvero del tutto diverso dal profilo professionale del geometra cosi come statuito dal proprio ordinamento professionale.

Assetto presuntivo dell’impianto istruttorio

Emerge quindi un assetto del tutto presuntivo dell’impianto istruttorio di accertamento basato su “circostanze aleatorie” in espressa  violazione dell’impianto codicistico contenuto nell’art. 2729 c.c. Ed in particolare le circostanze circa l’esercizio della professione di geometra deve essere comunque provato in giudizio e il relativo onere della prova grava a carico della Cassa Previdenza dei Geometri.

L’organo Giudicante ha pronunciato la decisione ponendo rilievo su diverse fonti  normative. E precisamente nel merito, l’oggetto del contendere verte essenzialmente sulla necessita’ del ricorrente di essere iscritto ( e quindi di pagare la relativa contribuzione) alla Cassa Geometri. Sul punto occorre inevitabilmente richiamare la disciplina previdenziale di settore. Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto dell’Ente ( emesso ex art 1 del d.lgs. 509/94), “ Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e i geometri laureati iscritti all’Albo Professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuita’ ed esclusivita’, la libera professione. L’esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all’Albo savo prova contraria che l’iscritto puo’ dare secondo le modalita’ che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione…..i rapporti tra la Cassa e gli iscritti ali albi dei geometri sono regolamentati dalla normativa vigente e dagli appositi regolamenti”.

La prova (positiva) dell’esistenza delle circostanze oggettive e soggettive per le quali e’ necessaria l’iscrizione di ufficio nella relativa gestione e’ da fornirsi in giudizio necessariamente dalla Cassa Geometri. La giurisprudenza di legittimita’ si e’ ormai condivisibilmente arrestata sul principio secondo cui , in tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697cc, l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorche’ sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo deve essere comprovata dall’istituto previdenziale ( cfr. Cass.22862/10, Cass.14965/12).

Conclusioni

Pertanto, va affermato il principio secondo cui la mera partecipazione a una societa’, quand’anche nelle vesti di amministratore, che abbia come oggetto sociale l’esercizio di attivita’ astrattamente connesse a quelle di geometra, non implica, di per se’, l’esercizio di mansioni tipiche dei geometri, stante la non necessaria interferenza tra le due funzioni e la necessita’, ribadita anche della relativa normativa di settore, che solo quest’ultima puo’ legittimare l’iscrizione alla gestione previdenziale dei geometri. Il relativo onere probatorio spetta, secondo i principi di cui all’art. 2697 c.c., all’istituto previdenziale che ne deduce l’iscrizione, potendo detta partecipazione a una societa’, che esercita funzioni compatibili con quelli della professione di geometra, costituire solo un mero indizio che necessita di ulteriori riscontri.La Cassa Geometri resistente, non ha dedotto ne’ha fornito o chiesto di fornire alcun tipo di prova concreta che la parte ricorrente abbia esercitato l’attivita’ professionale di geometra o abbia utilizzato il titolo o timbro”.

Il Giudizio veniva definito con la sentenza n. 115/2018 del 25.01.2018, dell’Ufficio del Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Dott. Angelo De Angelis, il quale, ha accolto il ricorso con annullamento della cartella esattoriale e declaratoria di non debenza, da parte del ricorrente, della contribuzione alla Cassa Geometri.

FONTE:

Articolo pubblicato ad agosto 2018 su Omnia Iustitiae (periodico dell’Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore – SA)

Autore: Avv. Angelina Rea