Sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore su ricorso dell’Avv. Rea avente ad oggetto “opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 e 23 L. 689/81 – contestazione verbale di accertamento art 126 bis, secondo comma c.d.s.”

Sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore su ricorso dell’Avv. Rea avente ad oggetto “opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 e 23 L. 689/81 – contestazione verbale di accertamento art 126 bis, secondo comma c.d.s.”

Nel giudizio definito con la sentenza in commento, avente ad oggetto un ricorso in opposizione a sanzione amministrativa, è stato contestato un verbale di accertamento, elevato dalla resistente ai sensi dell’art. 126-bis, secondo comma, c.d.s., soffermandosi su diversi aspetti, in particolare sul presupposto che l’atto originario non fosse mai stato notificato.

L’audizione è prescritta a pena di nullità nei procedimenti ex art. 337 bis c.c. quando si assumano provvedimenti sulla convivenza dei figli con uno dei genitori (Cass. n. 1474/2021)

I fatti di causa

Il ricorrente, pertanto, in via pregiudiziale, ha eccepito e contestato la omessa notificazione della violazione originaria del codice della strada, conditio sine qua non rispetto alla successiva disobbedienza di comunicazione, entro 60 giorni dalla notifica, dei dati personali e della patente di guida del conducente, e la tardività della notifica del verbale ex art. 126-bis, comma 2, c.d.s., in quanto la violazione sarebbe stata asseritamente commessa in data 21/05/2015 ed il verbale notificato solamente il 19/11/2015, ovvero ben oltre i termini legali di notifica, con la insanabile conseguenza della inesistenza giuridica della contestazione nella sfera soggettiva del ricorrente, essendo intervenuta l’estinzione del diritto alla contestazione della violazione al codice della strada per inosservanza del termine dei 90 giorni previsto dall’art. 201 c.d.s., per cui parte resistente sarebbe decaduta dal diritto di esigere la somma richiesta a titolo di sanzione amministrativa.

L’esame del caso concreto

Nel merito, invece, si è evidenziato che il giudizio de quo, ripetiamo avente ad oggetto una opposizione a sanzione amministrativa ex artt. 22 e 23 della L. 689/1981, rientrava nella competenza dell’adito giudice, e precisamente del Giudice del luogo in cui il soggetto obbligato ha la residenza ovvero il domicilio o dimora.

Si evidenziava, inoltre, che il richiamato secondo comma dell’art. 126-bis c.d.s. configurava un obbligo di denuncia di violazione di tipo amministrativo, posto a carico della generalità dei cittadini, mentre un obbligo di denuncia di tutti i reati (violazioni da considerarsi più gravi rispetto agli illeciti di tipo amministrativo) è contemplato esclusivamente per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio. Se, poi, tale articolo doveva essere interpretato non come un obbligo di denuncia ma solo come obbligo di rendere testimonianza, allora lo stesso sarebbe in netta contrapposizione con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Nessuno può, infatti, essere chiamato a rendere testimonianza contro sé stesso né a fornire dichiarazioni delle quali potrebbe scaturire un procedimento sanzionatorio a suo carico e ciò in base al noto principio “nemo tentur se detegere”, riconosciuto in giurisprudenza anche in ambito extrapenale (v. Cassazione Civile, Sezione III, 18/06/2014 n. 11412), i cui principi generali, stabiliti negli artt. 1-12, L. n. 689/1981, ricalcano, in generali, i principi del diritto penale.

Qualora, inoltre, il proprietario del veicolo fosse stato l’effettivo conducente al momento della rilevata infrazione, le richieste dichiarazioni obbligherebbero quest’ultimo a testimoniare contro sé stesso, con palese violazione del richiamato art. 24, comma 2, della Costituzione. In tal caso saremo, infatti, in presenza di una evidente incompatibilità tra l’obbligo di denuncia o di testimonianza di un soggetto (proprietario di un veicolo) che può essere portatore di un interesse che può contrastare con il dovere di rispondere secondo verità. Interesse riconosciuto e garantito dal nostro ordinamento in base al principio “nemo tentur se detegere”.

Partendo da tali presupposti, il ricorrente ha, quindi, contestato, specificatamente, la mancanza di notifica del verbale originario presupposto all’atto impugnato, cosicché controparte avrebbe dovuto provare per tabulas di aver regolarmente notificato l’atto al contribuente.

Conclusioni

Radicatosi il contraddittorio, il Giudizio veniva definito con la sentenza n. 3621/2017 del 27.10.2016, depositata l’11.10.2017, dell’Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice Avv. Ciro Gaudino, il quale, rilevando che non era stata provata l’avvenuta notifica del verbale di accertamento, ai sensi dell’art. 201 c.d.s., ha accolto il ricorso, e, per l’effetto, dichiarato estinto l’obbligo del pagamento, con conseguente condanna della resistente al pagamento delle spese e del compenso del giudizio, oltre accessori, con attribuzione.

Sentenza n. 3621/2017 del 27.10.2016, depositata l’11.10.2017 – Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, Dott. Ciro Gaudino.

Autore: Avvocato Angelina Rea