Esecuzioni

Esecuzioni

Esecuzioni

Lo Studio Legale Rea svolge la propria attività nell’interesse del creditore, che deve ottenere ciò che gli è dovuto nel quadro e con le garanzie dell’ordinamento giuridico, nei limiti di quanto la legge o il giudice stabilisce.

Ci occupiamo, nell’ambito delle Esecuzioni di:

  • L’espropriazione forzata per crediti di denaro (espropriazione immobiliare, espropriazione mobiliare, espropriazione mobiliare presso terzi, espropriazione di beni indivisi, espropriazione contro il terzo proprietario).
  • L’esecuzione per consegna o rilascio (attraverso il quale il creditore consegue direttamente la materiale disponibilità della cosa, mobile o immobile, oggetto delle sue pretese – La consegna riguarda le cose mobili, il rilascio le cose immobili).
  • L’esecuzione degli obblighi di fare o non fare (procedimento esecutivo attraverso il quale il creditore può ottenere che il debitore compia, in maniera coattiva, il suo obbligo di eseguire una specifica prestazione a vantaggio del creditore – È anche quel procedimento attraverso il quale, sempre coattivamente, è possibile distruggere quanto realizzato in violazione di un obbligo di non fare.

Approfondimenti

Il processo esecutivo si affianca (in molti casi in rapporto di strumentalità) al processo di cognizione, diversamente rivolto all’accertamento del diritto, all’ottenimento di una sentenza di condanna ovvero alla costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico. Il processo esecutivo presuppone l’esistenza di un valido titolo esecutivo.

Tra i processi esecutivi occorre primariamente distinguere l’espropriazione forzata, mediante la quale viene soddisfatta una pretesa del creditore avente ad oggetto una somma di danaro, dall’assegnazione forzata, in cui il bene o il credito è trasferito al creditore istante, attraverso l’intervento giudiziale, dall’esecuzione in forma specifica, avente ad oggetto la consegna o il rilascio di beni mobili o immobili determinati oppure un obbligo di fare o di non fare.

L’espropriazione forzata, a sua volta, può avere ad oggetto beni mobili, beni immobili o crediti del debitore. Il primo atto dell’espropriazione forzata è il pignoramento, ossia un atto mediante il quale il creditore, anche per tramite dell’ufficiale giudiziario, imprime un vincolo di indisponibilità sui beni del debitore. Dopodiché si procede alla vendita forzata o all’assegnazione dei beni pignorati ed, infine, alla distribuzione della somma ricavata in favore del creditore procedente e dei creditori intervenuti. L’esecuzione forzata in forma specifica segue, invece, le specifiche forme procedimentali disciplinate dagli artt. da 608 a 611 c.p.c. nonché 2930 c.c. (per l’esecuzione forzata per consegna o rilascio) e dagli artt. da 2931 a 2933 c.c. e da 612 a 614 c.p.c. (per l’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare).

Infine, il processo di esecuzione, quale procedura esecutiva individuale, va distinto dalle procedure concorsuali. Le procedure concorsuali sono quelle procedure giudiziali cui è assoggettata un’impresa commerciale che sia:

  • insolvente
  • in possesso dei requisiti dimensionali di cui all’art. 1 comma 2 della Legge Fallimentare

Una volta accertata l’esistenza dei due requisiti, le procedure concorsuali disciplinano il rapporto tra il soggetto insolvente ed i suoi creditori con la presenza di un’autorità pubblica ed altri soggetti, che variano a seconda della procedura e valutano la possibilità di prosecuzione dell’attività d’impresa, ovvero la liquidazione del patrimonio.

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